COS’È E CHI NE HA DIRITTO
Viene erogata per 12 mensilità ed è pari ad Euro 522,10 mensili (2021).
REQUISITI
- invalidità al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- essere cittadino italiano residente in Italia, o extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- non prevede dei vincoli o limiti reddituali;
- non viene erogato a coloro che sono ricoverati in una struttura pubblica a totale carico di questa.
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L'indennità di accompagnamento:
- è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
- viene erogata al solo titolo della minorazione, pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età;
- non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
- viene erogata anche ai detenuti.
COSA FARE
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. (www.inps.it). Per tale operazione è possibile farsi assistere gratuitamente da un qualsiasi patronato.
Per informazioni:
Ufficio INPS
Viale Cavour n. 164, Ferrara - Tel. 0532.292111 (centralino)
Orario di sportello (generale): lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.15;
giovedì dalle 8.30 alle 16.00
Orario sportello invalidi civili: tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.15
Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere inviata all'INPS una
dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
AI MINORI DI 18 ANNI
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 11 febbraio 1980, n. 18
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